Accordo di cooperazione: Università di Firenze e Napoli “L’Orientale”

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

tra

l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Centro Studi «Forme del Sapere nel Mondo Antico», con sede legale in Roma (00173), Via Orazio Raimondo n. 18, nella persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, prof. Giuseppe Novelli;

l’Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Lettere e Filosofia, con sede in piazza Brunelleschi 4, Firenze, nella persona del prof.ssa Anna Nozzoli, in qualità di Direttrice e legale rappresentante pro tempore;

l’Università di Napoli “L’Orientale”, Dipartimento Asia Africa Mediterraneo, con sede in Palazzo Corigliano, Piazza S. Domenico Maggiore, 12, Napoli, nella persona della Rettrice e legale rappresentante pro tempore, prof.ssa Elda Morlicchio.

 

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Premesso che le Parti, ritenendo che lo sviluppo della collaborazione culturale e scientifica diretta sarà di comune vantaggio per le stesse e desiderando rafforzare tale collaborazione, intendono formalizzare un accordo per sviluppare progetti di ricerca nel campo degli studi classici, e in particolare in quello della medicina antica, si conviene e si stipula quanto segue:

 

Art. 1

Le Istituzioni firmatarie del presente accordo-quadro intendono attivare e sviluppare la collaborazione di ricerca nei settori della filologia classica in generale e della filologia dei testi medici in particolare, della medicina antica, della storia del pensiero filosofico e scientifico antico, e nei settori affini.

Tale collaborazione avverrà su base di uguaglianze e di reciproco vantaggio con riserva di definire per mutuo consenso altre aree specifiche, tenendo conto delle possibilità a disposizione, nonché dell’esperienza acquisita dagli studiosi delle Istituzioni partecipanti.

 

Art. 2

Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all’art. 1 la collaborazione potrà attuarsi con le seguenti modalità:

  1. incontri di studio, convegni e seminari su temi previsti dall’accordo;
  2. pubblicazioni in comune;
  3. scambio di studiosi e docenti per brevi periodi di insegnamento;
  4. scambio di informazioni, documentazioni e pubblicazioni scientifiche;
  5. scambio di docenti per brevi periodi di insegnamento;
  6. organizzazione di eventi scientifici;
  7. partecipazione a progetti nazionali e internazionali.

 

Art. 3

Il presente accordo non comporta oneri a carico delle Istituzioni partecipanti. Per la realizzazione dei vari aspetti e fasi del progetto e delle iniziative ad esso legate, comprese le pubblicazioni cartacee e digitali, è prevista la eventuale stipula di singoli accordi attuativi fra alcune o tutte le istituzioni coinvolte dal presente accordo-quadro. I singoli accordi attuativi potranno comportare contributi finanziari a carico delle Parti contraenti, che saranno nel caso individuati dalle strutture organizzative alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei fondi.

 

Art. 4

Il presente accordo resterà in vigore per un periodo iniziale di 4 anni. Potrà essere rinnovato per eguale periodo dietro richiesta di una delle Parti da notificarsi alle altre con un preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza.

 

Art. 5

Per l’attuazione delle attività di cui all’art. 1, le Parti designano ciascuna uno o più referenti / responsabili scientifici con il compito di definire congiuntamente le linee di attività e di ricerca comuni, verificandone periodicamente la realizzazione.

Al momento della stipula del presente accordo quadro i referenti sono:

  • per l’Università di Roma Tor Vergata il prof. Lorenzo Perilli;
  • per l’Università di Firenze la prof.ssa Daniela Manetti;
  • per l’Università di Napoli L’Orientale la prof.ssa Amneris Roselli.

 

Art. 6
(Diritti di proprietà intellettuale)

I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione, secondo lo spirito della presente intesa, avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente intesa e previo assenso dell’altra Parte. Qualora le Parti intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni e, comunque, saranno tenute a citare l’intesa nell’ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca.

È consentito a ciascuna delle Parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant’altro scaturisca dalle attività oggetto del presente accordo.

 

Art. 7
(Riservatezza)

Le Parti si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito di e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

 

Art. 8
(Trattamento dei dati personali)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi di cui all’art. 3, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.

 

Art. 9
(Registrazione)

Le spese per l’eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente. Il presente atto, redatto in triplice copia, è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

 

Art. 10
(Controversie)

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell’esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.