Accordo di cooperazione: Berliner Antike-Kolleg

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA

 

tra

l’Università di Roma “Tor Vergata”, rappresentata dal prof. Giuseppe Novelli, rettore dell’Università, via Orazio Raimondo 18, 00173 Roma, Italia, per conto del Centro «Studi Forme del Sapere nel Mondo Antico»

e

il Berliner Antike-Kolleg, presieduto dal Dr. Dres. h.c. Christoph Markschies, Seminar für Kirchengeschichte, Humboldt-Universität zu Berlin, Burgstr. 26, 10178 Berlino, Germania, e rappresentato dalla Prof. ssa Dr. Eva Cancik-Kirschbaum, Institut für Altorientalistik, Freie Universität Berlin, Fabeckstr. 23-25, 14195 Berlino, Germania.

 

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Art. 1

Scopo del presente accordo di collaborazione culturale e scientifica è di migliorare le opportunità di ricerca mediante la creazione di una relazione istituzionale che agevoli la cooperazione e lo scambio. Tale collaborazione sarà effettuata in termini di uguaglianza e di reciproco vantaggio. Partner del presente accordo sono:

  • il Berliner Antike-Kolleg (BAK), con la Graduate School of Ancient Studies (BerGSAS) che coinvolge la Freie Universität di Berlino (Dipartimento di Storia e studi culturali, Dipartimento di Filosofia e scienze umane e Dipartimento di Geografia) e la Humboldt-Universität zu Berlin (Facoltà di Lettere e Scienze umane I e II, Facoltà di Scienze umane e sociali e Facoltà di Teologia). Sono incluse anche le istituzioni partner di BAK, l’Accademia delle Scienze di Berlino-Brandeburgo, l’Istituto Archeologico Germanico, il Max-Planck-Institute per la Storia delle Scienze e la Prussian Heritage Foundation;
  • Forme del Sapere nel Mondo Antico (FSMA) – Centro Interdipartimentale di Studi in Antichità, Matematica, Filosofia.

L’accordo è indirizzato principalmente agli studiosi, ai laureati e ai dottorandi di FSMA, BAK e BerGSAS, nei campi di ricerca di interesse per entrambe le istituzioni.

 

Art. 2

La collaborazione può avvenire come segue:

  1. scambio di visite di studiosi e studenti, di cui all’art. 1;
  2. scambio di informazioni, di documentazioni e di pubblicazioni scientifiche;
  3. incontri di studio, seminari e colloqui su argomenti pertinenti;
  4. scambio di docenti per lezioni o brevi periodi di insegnamento;
  5. scambio di studenti (laurea e dottorato di ricerca);
  6. pubblicazioni;
  7. organizzazione di eventi scientifici;
  8. progetti di ricerca comuni.

 

Art. 3

Le condizioni e la durata delle forme di collaborazione previste dall’art. 2 verranno concordate in forma scritta (digitale o cartacea) da entrambe le parti; ove necessario, i relativi dati saranno comunicati all’istituzione ospitante almeno due mesi prima della prevista data di inizio della visita / evento.

 

Art. 4

In caso di positivo accoglimento di domande congiunte di finanziamento esterno, il ruolo e la responsabilità di ciascuna delle parti saranno concordati in forma scritta e firmata dai rappresentanti di entrambe le parti o da loro delegati.

 

Art. 5

Il numero di studiosi ammessi ogni anno dipenderà dalla capacità ricettiva dell’istituzione ospitante e verrà determinato di comune accordo, in forma scritta, tra il direttore del BAK e i responsabili di FSMA. Non è richiesto un numero minimo di visiting scholars.

 

Art. 6

I visiting scholars verranno selezionati dall’istituzione di provenienza e saranno soggetti all’approvazione da parte dell’istituzione ospitante. La partecipazione allo scambio non conferisce il diritto di conseguire una laurea presso l’istituzione ospitante. I visiting scholars saranno soggetti a, e tenuti al rispetto di, tutte le politiche e le procedure dell’istituzione ospitante.

 

Art. 7

Gli studenti saranno esentati dal pagamento delle tasse scolastiche e da altre tasse accademiche in vigore presso l’istituzione ospitante.

 

Art. 8

Ai sensi del successivo art. 9, l’istituzione ospitante fornirà ai visiting scholars, nella misura del possibile, assistenza pratica e logistica (ad es. per l’alloggio, i visti, etc.).

 

Art. 9

I visiting scholars saranno responsabili di tutti gli oneri finanziari connessi alla visita, compreso il costo dell’alloggio e le spese di soggiorno.

 

Art. 10

I visiting scholars provvederanno in proprio all’organizzazione e al finanziamento dei propri viaggi, nonché al pagamento degli oneri assicurativi (salute, infortuni, responsabilità).

 

Art. 11

I termini e la durata della collaborazione, nelle forme previste all’art. 2, così come i dati necessari, verranno comunicati all’istituzione ospitante due mesi prima della data di inizio della visita.

 

Art. 12

Il presente accordo entra in vigore nell’anno accademico 2015 e rimarrà valido sino a quando entrambi i partner, o uno di loro, non decida di porvi fine. Esso può essere risolto da ciascuna delle istituzioni partner mediante comunicazione scritta di disdetta da inviarsi almeno sei mesi prima della fine dell’anno accademico.

 

Art. 13

Nessuna delle due parti sarà tenuta ad alcun obbligo finanziario o di responsabilità verso l’altra, o verso alcuno dei visiting scholars dell’istituzione partner in visita secondo le norme del presente accordo. Le spese relative alle attività previste andranno soddisfatte dalle parti secondo criteri di reciprocità.